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Il
Deltaplano a motore, comunemente chiamato Deltamotore, è un
ultraleggero a motore (ULM) e viene definito tecnicamente
"Pendolare".
Gli ULM vengono pilotati da persone in possesso del "brevetto per
il volo ultraleggero", che in realtà si chiama "Attestato di
Volo da Diporto o Sportivo" (VDS). La legge che regola il volo
ultraleggero è la Legge n° 106 del 25 Marzo 1986
e successivi decreti. L'ente incaricato per la gestione e il controllo
di questa attività di volo, è L'Aero Club d'Italia.
Riassumiamo di seguito, le regole che disciplinano il volo VDS
con ULM, affinchè il comune visitatore, possa capire quali siano le
norme che disciplinano questo tipo di volo:
- Attestato di
volo VDS:
viene rilasciato all'interessato, previo corso di pilotaggio
sostenuto presso una scuola VDS certificata dall'Aero Club d'Italia.
- Caratteristiche
velivolo: Posti a bordo compreso il pilota n° 2. Peso massimo al decollo
(include il peso reale nel momento in cui il velivolo si separa dal
suolo) per velivoli monoposto non superiore ai 300 Kg. (350 per
anfibi e idrovolanti), per velivoli biposto, il peso non deve
superare i 450 Kg. (500 per anfibi e idrovolanti). Sia per il
biposto che per il monoposto, la velocità di stallo (quella minima
per cui un velivolo si sostenga in volo), non deve essere superiore
ai 65 Km/h.
- Obblighi del casco: Durante il volo su tutti gli
ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo
rigido adeguato all'attività.
- Volo
in biposto: È consentito l'uso del biposto a: Istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con
almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di
apposito esame.
- Uso delle aree per decollo ed atterraggio.
Si può
decollare ed atterrare utilizzando qualsiasi area idonea con il consenso
del proprietario dell'area. Per operazioni in prossimità o su
aeroporti civili , occorre apposita autorizzazione.
- Limiti alle operazioni di volo.
Lavoro aereo, lancio di oggetti (volantini ecc.), traino striscioni
pubblicitari.
E' stato eliminato il divieto di oltrepassare il confine
italiano. Si può volare in tutto il territorio dello Stato Europeo (il limite di volo a 4 km dal
confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge
comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta
ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998).
- Identificazione degli apparecchi. Per poter
volare, i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il
numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo stesso numero
deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere,
ciascuna, della misura minima di cm 30x15, dal colore contrastante.
Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo.
Modifiche alla struttura e i passaggi di proprietà
devono essere comunicati all'AeCI.
- Norme di circolazione. Si può volare dall'alba
al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa)nei
giorni feriali. Il Sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri
circa) ; distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ : 5 Km. Per
altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più
alto nel raggio di 3 Km.
- Assicurazione. I velivoli devono essere coperti
da assicurazione r.c. ; massimali non inferiori a 1 Miliardo per
sinistro, 1 Miliardo per persona, 1 Miliardo per animali o cosa.
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