L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non compresa nell'attività preparatoria, è consentita con il solo pilota a bordo ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego), per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
E' altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti :
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo ;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come pilota responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dall'Aero Club d'Italia ;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.
Roma, 19 novembre 1991
Il Ministro
Bernini.
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